Al fine di raggiungere i propri obiettivi IL BRUCO E LA FARFALLA®-ONLUS si avvale della collaborazione di professionisti e consulenti esterni. Quello che segue è una parte del programma formativo proposto. I seminari non indirizzati alla formazione degli associati sono organizzati direttamente dai formatori stessi.
Questi percorsi formativi sulla morte, il morire e l'accompagnamento, sono principalmente degli incontri con la vita, con un'esistenza che non nega la morte e la paura di quest'ultima e dove gli aspetti pratici, scevri da dogmi, si articolano con apporti di ampio respiro culturale.
I seminari proposti derivano dalla pratica di formazioni in campo sanitario, educativo, sociale e terapeutico, e dalla ricerca applicata a singoli e a gruppi con particolare riferimento all'educazione degli individui al rispetto della vita fino alla morte.
Scuole, ospedali, comunità, enti, associazioni e privati possono organizzare delle sessioni locali delle varie proposte formative offerte da IL BRUCO E LA FARFALLA®-ONLUS contattando telefonicamente la segreteria formativa al (+39) 335 91 79 11 oppure cliccando su questo link.
FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA* 18 Maggio 2014
fonte: FNOMCeO (estratto) per il testo integrale cliccare qui
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Art. 33
informazione e comunicazione con la persona assistita
Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale
un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso
diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze,
nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.
Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona
assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di
chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi,
in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di
speranza.
Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà
della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto
l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.
Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda
la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici
programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.
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FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA* 18 Maggio 2014
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Art. 27
Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della
persona.
È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta
della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e
nell'esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.
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FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA* 18 Maggio 2014
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Art. 26
Cartella clinica
Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento
ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza;
le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.
Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi
relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostiche-terapeutiche al
tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo
contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure
nel caso di pazienti con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della
sua redazione.
Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi delle informazione e
i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo
rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in
particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.
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Art. 22
Rifiuto di prestazione professionale
Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste
prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti
tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato
nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione
e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.
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Art. 20
Relazione di cura
La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e
sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.
Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca
fiducia, sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione
comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo
di cura.
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