Al fine di raggiungere i propri obiettivi IL BRUCO E LA FARFALLA®-ONLUS si avvale della collaborazione di professionisti e consulenti esterni. Quello che segue è una parte del programma formativo proposto. I seminari non indirizzati alla formazione degli associati sono organizzati direttamente dai formatori stessi.
Questi percorsi formativi sulla morte, il morire e l'accompagnamento, sono principalmente degli incontri con la vita, con un'esistenza che non nega la morte e la paura di quest'ultima e dove gli aspetti pratici, scevri da dogmi, si articolano con apporti di ampio respiro culturale.
I seminari proposti derivano dalla pratica di formazioni in campo sanitario, educativo, sociale e terapeutico, e dalla ricerca applicata a singoli e a gruppi con particolare riferimento all'educazione degli individui al rispetto della vita fino alla morte.
Scuole, ospedali, comunità, enti, associazioni e privati possono organizzare delle sessioni locali delle varie proposte formative offerte da IL BRUCO E LA FARFALLA®-ONLUS contattando telefonicamente la segreteria formativa al (+39) 335 91 79 11 oppure cliccando su questo link.
FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA* 18 Maggio 2014
fonte: FNOMCeO (estratto) per il testo integrale cliccare qui
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Art. 39
Assistenza alla persona con prognosi infausta o con definitiva compromissione
dello stato di coscienza
Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva
compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in
condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al
sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della
vita.
Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del
paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando
trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati,
tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
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FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA* 18 Maggio 2014
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Art. 37
Consenso o dissenso del rappresentante legale
Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante
legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli
interventi terapeutici.
Il medico segnala all’Autorità competente l’opposizione da parte del minore
informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un
trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche,
procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e
indifferibili.
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FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA* 18 Maggio 2014
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Art. 36
Assistenza d’urgenza e di emergenza
Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di
emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle
dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.
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FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA* 18 Maggio 2014
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Art. 38
Dichiarazioni anticipate di trattamento
Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in
forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a
un informazione medica di cui resta traccia documentale.
La dichiarazioni anticipate di trattamento comprova la libertà e la
consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi
terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di
totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che
impediscono l’espressione di volontà attuali.
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento,
verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira
la propria condotta al rispetto della dignità della qualità di vita del
paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.
Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse
del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto
dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque
tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.
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FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA* 18 Maggio 2014
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Art. 35
Consenso e dissenso informato
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva
competenza del medico, non delegabile.
Il medico non intraprende né prosegue attività in procedure diagnostiche e/o
interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato
o in presenza di dissenso informato.
Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di
pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi
previsti dal ordinamento del Codice e in quelli prevedibilmente gravati da
elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante
sull’integrità psico-fisica.
Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in
tutti i processi decisionali che lo riguardano.
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