Al fine di raggiungere i propri obiettivi IL BRUCO E LA FARFALLA®-ONLUS si avvale della collaborazione di professionisti e consulenti esterni. Quello che segue è una parte del programma formativo proposto. I seminari non indirizzati alla formazione degli associati sono organizzati direttamente dai formatori stessi.
Questi percorsi formativi sulla morte, il morire e l'accompagnamento, sono principalmente degli incontri con la vita, con un'esistenza che non nega la morte e la paura di quest'ultima e dove gli aspetti pratici, scevri da dogmi, si articolano con apporti di ampio respiro culturale.
I seminari proposti derivano dalla pratica di formazioni in campo sanitario, educativo, sociale e terapeutico, e dalla ricerca applicata a singoli e a gruppi con particolare riferimento all'educazione degli individui al rispetto della vita fino alla morte.
Scuole, ospedali, comunità, enti, associazioni e privati possono organizzare delle sessioni locali delle varie proposte formative offerte da IL BRUCO E LA FARFALLA®-ONLUS contattando telefonicamente la segreteria formativa al (+39) 335 91 79 11 oppure cliccando su questo link.
[...]
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
[...]
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
[...]
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
[...]
CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E LA DIGNITA' DELL'ESSERE
UMANO RIGUARDO ALLE APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E DELLA MEDICINA
(Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina)
Convenzione di Oviedo [Consiglio d’Europa - 1997]
Preambolo
Gli Stati membri dei Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea
firmatari della presente Convenzione,
Considerando
la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerando
la Convenzione di tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del
4 novembre 1950;
Considerando
la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961;
Considerando
il Patto Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale
relativo al diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966;
Considerando
la Convenzione per la protezione dell'individuo riguardo all'elaborazione dei
dati a carattere personale del 28 gennaio 1981;
Considerando
anche la Convenzione relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989;
Considerando
che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i
suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo
sviluppo dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;
Consapevoli
dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;
Convinti
della necessità di rispettare l'essere umano sia come individuo che nella sua
appartenenza alla specie umana e riconoscendo l'importanza di assicurare la sua
dignità;
Consapevoli
delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso
improprio della biologia e della medicina;
Affermando
che i progressi della biologia e della medicina debbono essere utilizzati per il
beneficio delle generazioni presenti e future;
Sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale affinché l'Umanità tutta intera possa beneficiare dell'apporto della biologia e della medicina;
Riconoscendo
l'importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste
dall'applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da fornire;
Desiderosi
di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue
responsabilità;
Prendendo in considerazione
i lavori dell'Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa la
Raccomandazione 1160 (1991) sull'elaborazione di una Convenzione di bioetica;
Decisi a prendere,
nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie
a garantire la dignità dell'essere umano e i diritti e le libertà fondamentali
della persona si sono accordati su ciò che segue:
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e finalità
Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella
sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza
discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e
libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della
medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per
rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 2 Primato dell'essere umano
L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse
della società o della scienza.
Art. 3 Accesso equo alle cure sanitarie.
Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse
disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella
propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di
qualità appropriata.
Art. 4 Obblighi professionali e regole di condotta
Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere
effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così
come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.
Capitolo II: Consenso
Art. 5 Regola generale
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo
che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa
persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla
natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona
interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio
consenso.
Art. 6 Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso
(1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere
effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per
un diretto beneficio della stessa.
(2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso
a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del
suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato
dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un
fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado
di maturità.
(3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap
mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di
dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza
l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o
di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti
del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.
(4) Il rappresentante, l'autorità, la persona o l'organo menzionati ai
paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l'informazione menzionata
all'articolo 5.
(5) L'autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi
momento, essere ritirata nell'interesse della persona interessata.
Art. 7 Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale.
La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere
sottoposta, senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il
trattamento di questo disturbo se non quando l'assenza di un tale
trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e
sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge
comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di
ricorso.
Art. 8 Situazioni d'urgenza
Allorquando in ragione di una situazione d'urgenza, il consenso appropriato
non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi
intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona
interessata.
Art. 9 Desideri precedentemente espressi.
I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da
parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di
esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.
Capitolo III: Vita privata e diritto all'informazione
Capitolo IV: Genoma umano
Art. 11 Non discriminazione
Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del
suo patrimonio genetico è vietata.
Art. 12 Test genetici predittivi
Non si potrà procedere a dei test predittivi di malattie genetiche o che
permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene
responsabile di una malattia sia di rivelare una predisposizione o una
suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca
medica, e sotto riserva di una consulenza genetica appropriata.
Art. 13 Interventi sul Genoma Umano
Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può
essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o
terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel
genoma dei discendenti.
Art. 14 Non selezione dei sesso
L'utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è
ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare
una malattia ereditaria legata al sesso.
Capitolo V: Ricerca scientifica
Art. 15 Regola generale
La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina si esercita
liberamente sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione e
delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la protezione dell'essere
umano.
Art. 16 Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca
Nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che le
condizioni seguenti non siano riunite:
i) non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di
efficacia paragonabile,
ii) i rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in
rapporto con i benefici potenziali della ricerca,
iii) il progetto di ricerca è stato approvato da un'istanza competente,
dopo averne fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua
pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione dell'importanza
dell'obiettivo della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare della sua
accettabilità sul piano etico,
iv) la persona che si presta ad una ricerca è informata dei suoi diritti
e delle garanzie previste dalla legge per la sua tutela,
v) il consenso di cui all'articolo 5 è stato donato espressamente,
specificamente ed è stato messo per iscritto. Questo consenso può, in ogni
momento, essere liberamente ritirato.
Art. 17 Tutela delle persone che non hanno la capacità di consentire ad una
ricerca
(1) Una ricerca non può essere intrapresa su una persona che non ha,
conformemente all'articolo 5, la capacità di consentirvi a meno che le
condizioni seguenti siano riunite:
i) le condizioni enunciate all'articolo 16, dall'alinea (1) al (4) sono
soddisfatte;
ii) i risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio reale e
diretto per la sua salute;
iii) la ricerca non può effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei
soggetti capaci di consentirvi;
iv) l'autorizzazione prevista all'articolo 6 è stata data specificamente
e per iscritto, e
v) la persona non vi oppone rifiuto.
(2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge,
una ricerca di cui i risultati attesi non comportino dei benefici diretti
per la salute della persona può essere autorizzata se le condizioni
enunciate agli alinea (1), (3), (4) e (5) del paragrafo 1 qui sopra
riportato, e le condizioni supplementari seguenti sono riunite:
i) la ricerca ha per oggetto di contribuire, con un miglioramento
significativo della conoscenza scientifica dello stato della persona, della
sua malattia o del suo disturbo, all'ottenimento, a termine, di risultati
che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre persone
della stessa fascia d'età o che soffrano della medesima malattia o disturbo
o che presentino le stesse caratteristiche,
ii) la ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una
costrizione minima.
Art. 18 Ricerca sugli embrioni in vitro
(1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa
assicura una protezione adeguata all'embrione.
(2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.
Capitolo VI: Prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto
Art. 19 Regola generale
(1) Il prelievo di organi o di tessuti a fini di trapianto non può essere
effettuato su un donatore vivente che nell'interesse terapeutico del
ricevente e allorché non si dispone di organo o di tessuto appropriati di
una persona deceduta né di metodo terapeutico alternativo di efficacia
paragonabile.
(2) Il consenso di cui all'articolo 5 deve essere dato espressamente e
specificamente, sia per iscritto sia davanti a un organo ufficiale.
Art. 20 Tutela delle persone incapaci di consentire al prelievo d'organo
(1) Nessun prelievo d'organo o di tessuto può essere effettuato su una
persona che non ha la capacità di consentire conformemente all'articolo 5.
(2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge,
il prelievo di tessuti rigenerabili su una persona che non ha la capacità di
consentire può essere autorizzata se le condizioni seguenti sono riunite:
i) non si dispone di un donatore compatibile che gode della capacità di
consentire,
ii) il ricevente è un fratello o una sorella del donatore,
iii) la donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del
ricevente,
iv) l'autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 è stata
data specificamente e per iscritto, secondo la legge e in accordo con
l'istanza competente,
v) il donatore potenziale non oppone rifiuto.
Capitolo VII: Divieto del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano
Art. 21 Divieto dei profitto
Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di
profitto.
Art. 22 Utilizzo di una parte del corpo umano prelevato
Allorquando una parte del corpo umano è stata prelevata nel corso di un
intervento, questa non può essere conservata e utilizzata per scopo diverso
da quello per cui è stata prelevata in conformità alle procedure di
informazione e di consenso appropriate.
Capitolo VIII: Violazione delle disposizioni della convenzione
Art. 23 Violazione dei diritti o principi
Le Parti assicurano una tutela giurisdizionale appropriata al fine di
impedire o far cessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e
ai principi riconosciuti nella presente Convenzione.
Art. 24 Risarcimento per danno ingiusto
La persona che ha subito un danno ingiustificato risultante da un intervento
ha diritto a un equo indennizzo nelle condizioni e secondo le modalità
previste dalla legge.
Art. 25 Sanzioni
Le Parti prevedono delle sanzioni appropriate nel caso di trasgressione alle
disposizioni della presente Convenzione.
Capitolo IX: Relazione fra la presente convenzione e altre disposizioni
Art. 26 Restrizione all'esercizio dei diritti
(1) L'esercizio dei diritti e le disposizioni di tutela contenute nella
presente Convenzione non possono essere oggetto di altre restrizioni
all'infuori di quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure
necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla
prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute pubblica o
alla protezione dei diritti e libertà altrui.
(2) Le restrizioni di cui all'alinea precedente non possono essere applicate
agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.
Art. 27 Protezione più estesa
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione sarà interpretata come
limitante o recante pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare
una tutela più estesa a riguardo delle applicazioni della biologia e della
medicina rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.
Capitolo X: Dibattito pubblico
Capitolo XI: Interpretazione e seguito della convenzione
Art. 29 Interpretazione della Convenzione
La Corte europea dei diritti dell'uomo può dare, al di fuori di ogni lite
concreta che si svolga davanti a una giurisdizione, dei pareri consultivi su
delle questioni giuridiche che concernono l'interpretazione della presente
Convenzione su richiesta:
- del Governo di una Parte, dopo averne informato le altre Parti,
- del Comitato istituito dall'articolo 32, nella sua composizione
ristretta ai Rappresentanti delle Parti di cui alla presente Convenzione,
per decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
Art. 30 Rapporti sull'applicazione della Convenzione
Ogni Parte fornirà, su domanda del Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, le spiegazioni richieste sul modo in cui il diritto interno del
proprio Paese assicura l'applicazione effettiva di tutte le disposizioni di
questa Convenzione.
Capitolo XII: Protocolli
Capitolo XIII: Emendamenti alla Convenzione
Capitolo XIV: Clausole finali
Art. 33 Firma, ratifica ed entrata in vigore
(1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del
Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua
elaborazione e della Comunità europea.
(2) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
(3) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che
segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque
Stati, includenti almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa,
avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione,
conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
(4) Per ogni Firmatario che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere
vincolato alla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del
mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di
deposito del suo strumento di ratifica,di accettazione o di approvazione.
Art. 34 Stati non membri
(1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo consultazione delle Parti,
invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla
presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista
all'articolo 20, alinea iv) dello Statuto del Consiglio d'Europa e
all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il
diritto di sedere in Comitato dei Ministri.
(2) Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo
giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data
di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
Art. 35 Applicazione territoriale
(1) Ogni Firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito
del suo documento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare
il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
Ogni altro Stato può formulare la stessa dichiarazione al momento del
deposito del suo strumento di adesione.
(2) Ogni Parte può, in qualsiasi momento in seguito, con una dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere
l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio designato
nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per
la quale essa è stata abilitata a stipulare.
La Convenzione entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo
giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data
di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
(3) Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà
essere ritirata, per ciò che concerne ogni territorio designato in questa
dichiarazione, da una notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca
avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di
tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario
Generale.
Art. 36 Riserve
(1) Ogni Stato e la Comunità europea possono, al momento della firma della
presente Convenzione o del deposito del documento di ratifica, formulare una
riserva al contenuto di una disposizione particolare della Convenzione,
nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio
non è conforme a questa disposizione. Le riserve di carattere generale non
sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
(2) Ogni riserva emessa conformemente al presente articolo comporta una
breve esposizione della legge pertinente.
(3) Ogni Parte che estende l'applicazione della presente Convenzione a un
territorio designato da una dichiarazione prevista in applicazione del
paragrafo 2 dell'articolo 35 può, per il territorio concernente, formulare
una riserva, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.
(4) Ogni Parte che ha formulato la riserva prevista nel presente articolo
può ritirarla a mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto il primo giorno del
mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data di
ricevimento da parte del Segretario Generale.
Art. 37 Denuncia
(1) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione
indirizzandone una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
(2) La notifica avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza
di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da
parte del Segretario Generale.
Art. 38 Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri
del Consiglio, alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte e ad
ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente
ai suoi articoli 33 o 34;
d) ogni emendamento o protocollo adottato conformemente all'articolo 32, e
la data alla quale questo emendamento o protocollo entra in
vigore;
e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni dell'articolo
35;
f) ogni riserva e ogni revoca di riserva formulate conformemente alle
disposizioni dell'articolo 36;
g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo alla
seguente Convenzione.
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Oviedo il 4 aprile 1997 in francese e in inglese, i due testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA* 18 Maggio 2014
fonte: FNOMCeO (estratto) per il testo integrale cliccare qui
[...]
Art. 51
Soggetti in stato di limitata libertà personale
Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata libertà personale è
tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti.
Il medico, nel prescrivere e attuare un trattamento sanitario obbligatorio,
opera sempre nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti
dalla legge.
[...]
FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI
(estratto)
per il testo integrale si veda ill link al termine di questo articolo
Art. 16
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dalla persona assistita o dal
suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle
cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi
terapeutici clinicamente inappropriato ed eticamente non proporzionati, dai
quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la
salute e/o un miglioramento della qualità della vita.
Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come
trattamento appropriato e proporzionato.
Il medico si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in
alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.
Art. 17
Atti finalizzati a provocare la morte
Il medico, anche su richiesta della persona assistita, non deve effettuare né
favorire atti finalizzati a provocarne la morte.
[...]
Art. 20
Relazione di cura
La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e
sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.
Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca
fiducia, sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione
comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo
di cura.
[...]
Art. 22
Rifiuto di prestazione professionale
Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste
prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti
tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato
nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione
e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.
[...]
Art. 26
Cartella clinica
Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento
ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza;
le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.
Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi
relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostiche-terapeutiche al
tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo
contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure
nel caso di pazienti con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della
sua redazione.
Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi delle informazione e
i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo
rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in
particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.
Art. 27
Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della
persona.
È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta
della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e
nell'esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.
[...]
Art. 33
informazione e comunicazione con la persona assistita
Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale
un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso
diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze,
nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.
Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona
assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di
chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi,
in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di
speranza.
Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà
della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto
l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.
Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda
la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici
programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.
[...]
Art. 35
Consenso e dissenso informato
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva
competenza del medico, non delegabile.
Il medico non intraprende né prosegue attività in procedure diagnostiche e/o
interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato
o in presenza di dissenso informato.
Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di
pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi
previsti dal ordinamento del Codice e in quelli prevedibilmente gravati da
elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante
sull’integrità psico-fisica.
Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in
tutti i processi decisionali che lo riguardano.
Art. 36
Assistenza d’urgenza e di emergenza
Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di
emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle
dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.
Art. 37
Consenso o dissenso del rappresentante legale
Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante
legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli
interventi terapeutici.
Il medico segnala all’Autorità competente l’opposizione da parte del minore
informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un
trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche,
procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e
indifferibili.
Art. 38
Dichiarazioni anticipate di trattamento
Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in
forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a
un informazione medica di cui resta traccia documentale.
La dichiarazioni anticipate di trattamento comprova la libertà e la
consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi
terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di
totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che
impediscono l’espressione di volontà attuali.
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento,
verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira
la propria condotta al rispetto della dignità della qualità di vita del
paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.
Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse
del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto
dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque
tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.
Art. 39
Assistenza alla persona con prognosi infausta o con definitiva compromissione
dello stato di coscienza
Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva
compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in
condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al
sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della
vita.
Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del
paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando
trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati,
tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
[...]
Art. 51
Soggetti in stato di limitata libertà personale
Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata libertà personale è
tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti.
Il medico, nel prescrivere e attuare un trattamento sanitario obbligatorio,
opera sempre nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti
dalla legge.
[...]
Art. 53
Rifiuto consapevole di alimentarsi
Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto
di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua
l’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure
coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.
FONTE:
https://portale.fnomceo.it/fnomceo/Codice+di+Deontologia+Medica+2014.html?t=a&id=115184
FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA* 18 Maggio 2014
fonte: FNOMCeO (estratto) per il testo integrale cliccare qui
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Art. 53
Rifiuto consapevole di alimentarsi
Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto
di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua
l’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure
coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.
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