Al fine di raggiungere i propri obiettivi IL BRUCO E LA FARFALLA®-ONLUS si avvale della collaborazione di professionisti e consulenti esterni. Quello che segue è una parte del programma formativo proposto. I seminari non indirizzati alla formazione degli associati sono organizzati direttamente dai formatori stessi.

Questi percorsi formativi sulla morte, il morire e l'accompagnamento, sono principalmente degli incontri con la vita, con un'esistenza che non nega la morte e la paura di quest'ultima e dove gli aspetti pratici, scevri da dogmi, si articolano con apporti di ampio respiro culturale.

I seminari proposti derivano dalla pratica di formazioni in campo sanitario, educativo, sociale e terapeutico, e dalla ricerca applicata a singoli e a gruppi con particolare riferimento all'educazione degli individui al rispetto della vita fino alla morte.

Scuole, ospedali, comunità, enti, associazioni e privati possono organizzare delle sessioni locali delle varie proposte formative offerte da IL BRUCO E LA FARFALLA®-ONLUS contattando telefonicamente la segreteria formativa al (+39) 335 91 79 11 oppure cliccando su questo link.

 

Attesto che il Senato della Repubblica, il 14 dicembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo e Lorefice; Locatelli, Di Lello, Di Gioia e Pastorelli; Murer, Amato, Di Salvo, D'Incecco, Fragomeli, Garavini, Marantelli, Piazzoni, Sbrollini, Scuvera, Tullo e Velo; Roccella, Alli, Binetti, Matteo Bragantini, Buttiglione, Calabrò, Centemero, Fedriga, Fucci, Gigli, Laffranco, Latronico, Leone, Minardo, Pagano, Palmieri, Saltamartini, Squeri, Tancredi e Vignali; Nicchi, Piazzoni, Aiello, Di Salvo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Fava, Ferrara, Lacquaniti, Lavagno, Melilla, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini e Zan; Binetti, Buttiglione, Cera, D'Alia e De Mita; Carloni, Stella Bianchi, Carocci, Casellato, Censore, Di Salvo, Famiglietti, Fontanelli, Giuseppe Guerini, Impegno, Lodolini, Manfredi, Marzano, Minnucci, Mura, Piazzoni, Giorgio Piccolo, Romanini, Sani e Zoggia; Miotto, Amato, Capone, Carnevali, Casati, Cova, Patriarca, Preziosi e Rubinato; Nizzi, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brunetta, Carfagna, Catanoso Genoese, Riccardo Gallo, Gullo, Longo, Nastri, Occhiuto, Palmieri, Palmizio, Parisi, Picchi, Polidori, Polverini, Romele, Sarro, Squeri, Valentini e Vella; Fucci, Ciracì e Distaso; Calabrò e Binetti; Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino e Matarrelli; Iori, Becattini, Borghi, Bruno Bossio, Carocci, Castricone, Censore, Gandolfi, La Marca, Lacquaniti, Lodolini, Magorno, Marzano, Montroni, Piazzoni, Rostellato, Sbrollini, Tidei, Venittelli, Ventricelli e Zampa; Marzano; Marazziti, Capelli, Fauttilli, Gigli e Santerini; Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Colonnese, Di Vita, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Grande, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lupo, Mannino, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicoló Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa e Zolezzi:



Art. 1.

Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'équipesanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.

11. È fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.


Art. 2.
Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita

1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.


Art. 3.
Minori e incapaci

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.

4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.


Art. 4.
Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.

6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.


Art. 5.
Pianificazione condivisa delle cure

1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.

4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.


Art. 6.
Norma transitoria

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.


Art. 7.
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 8.
Relazione alle Camere

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.



fonte:
http://www.senato.it/japp/bgt/...


  • DIZIONARIO DE MAURO agg., s.m. agg. TS biol., relativo all'antibiosi o a sostanza che inibisce lo sviluppo di microrganismi  m. TS farm., med., sostanza usata nel trattamento di malattie infettive per inibire lo sviluppo di germi patogeni; anche agg.: farmaco a.

  • GARZANTI LINGUISTICA [...] Deriv. di antibiosi  agg. [pl. m. -ci] (biol.) di antibiosi: processo antibiotico  agg. e s. m. (med.) si dice di sostanza prodotta naturalmente (da muffe, batteri) o sintetizzata artificialmente, capace di impedire lo sviluppo di microrganismi patogeni inibendone la moltiplicazione o uccidendoli: farmaco antibiotico; curare con antibiotici.

  • GARZANTI - ENCICLOPEDIA DELLA MEDICINA antibiotici Sostanze organiche naturali (biosintetizzate da alcune specie di microrganismi) o sintetiche (prodotte artificialmente in laboratorio) che in soluzione diluita, sono capaci d'inibire lo sviluppo di altri microrganismi o anche distruggerli. Esistono antibiotici ad azione antibatterica, antifungina e antivirale. Teoricamente tutti gli antibiotici, una volta nota la formula di struttura, sono suscettibili di essere riprodotte in laboratorio: in pratica, però, ciò è stato possibile solo in casi sporadici, trattandosi per lo più di molecole organiche molto complesse. Gli antibiotici parzialmente modificati per via sintetica sono detti semisintetici.

DIZIONARIO DE MAURO loc.s.m.  TS farm., a. che esercita la sua azione su un vasto numero di microorganismi patogeni

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 20 gennaio 2000.

Atto di requisito e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per i Centri Residenziali di Cure Palliative.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art.1, comma 2 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.39, che prevede la definizione, con atto di indirizzo e coordinamento, dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività svolta, presso le strutture dedicate all’erogazione di cure palliative e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità di vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

Visto l’art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli art. 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere del Consiglio Superiore di sanità, espresso nella seduta del 23 giugno 1999;

Acquista l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 4 novembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 19 novembre 1999;

Sulla proposta del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

REQUISITI Centri Residenziali di Cure Palliative

 

Decreta

 

Art. 1

Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento

  1. E’ approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento ed il relativo allegato 1, che

ne costituisce parte integrante.

 

Art. 2

Centri residenziali di cure palliative

  1. Si definiscono centri residenziali di cure palliative le strutture, facenti parte della rete di assistenza ai pazienti terminali, per l’assistenza in ricovero temporaneo di pazienti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata e, prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto.

  2. Sono approvati i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per i centri residenziali di cure palliative riportate nell’allegato1, ferma restando la competenza delleregioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie e la validità delle prescrizioni contenute nella normativa nazionale e regionale e nei regolamenti edilizi comunali.

  3. Le altre strutture che erogano prestazioni sanitarie per i pazienti terminali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.

 

Art. 3

Modalità di verifica dei risultati

  1. Le regioni disciplinano le modalità per l’accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi. La verifica della permanenza dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

  2. Nel rispetto di quanto previsto dagli art. 10 e 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, le regioni, sotto l’alta vigilanza del Ministero della sanità, verificano con cadenza annuale la qualità delle prestazioni erogate ed i risultati ottenuti.

  3. Le aziende unità sanitarie locali individuano ed utilizzano strumenti idonei per la valutazione sistematica della soddisfazione del servizio da parte dei pazienti e dei loro familiari.

 

Art. 4

Norme di garanzia per le province autonome di Trento e Bolzano

  1. Le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente del Consiglio Dei Ministri

D’ALEMA

Il Ministro della sanità

BINDI

Il Ministro per gli affari regionali

BELLILLO

 

 

ALLEGATO 1

(con i riferimenti alla figura dello psicologi o all'attività psicologica)

(previsto dall’art. 1, comma 1)

 

1. Requisiti minimi strutturali.

1.1. Localizzazione.

La localizzazione può essere nell’ambito di un edificio specificatamente dedicato, di una struttura ospedaliera o di una struttura residenziale sanitaria. In ogni caso la localizzazione dovrà avvenire in zona urbana o urbanizzata, protetta dal rumore cittadino e con buoni collegamenti con il contesto urbano, in modo da favorirne l’accessibilità da parte dei familiari e dei parenti. Nel caso di impossibilità di eliminare il rumore, esso deve essere opportunamente abbattuto.

1.2. Dimensioni generali.

Le esigenze di elevata personalizzazione dell’intervento rendono necessaria una capacità recettiva limitata e non superiore ai 30 posti, articolata in moduli.

1.3. Tipologia strutturale e articolazione in aree funzionali.

La tipologia strutturale adottata deve garantire il rispetto della dignità el paziente e dei suoi familiari mediante una articolazione spaziale utile e creare condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso il proprio domicilio. Deve essere permessa la personalizzazione delle stanze. La qualità degli spazi progettati deve facilitare il benessere ambientale, la fruibilità degli spazi e il benessere psicologico.

L’articolazione funzionale del centro dovrà includere le seguenti aree:

a) area destinata alla residenzialità;

b) area destinata alla valutazione e alle terapie;

c) area generale di supporto.

A. Area destinata alla residenzialità.

Ogni modulo deve essere dotato di:

a) camere singole di dimensioni tali da permettere la permanenza notturna di un accompagnatore, un tavolo per consumare i pasti, una poltrona, i servizi igienici. Nella camera arredata si deve assicurare lo spazio per gli interventi medici;

b) cucina-tisaneria;

c) deposito biancheria pulita;

d) deposito attrezzature, carrozzine e materiali di consumo;

e) servizi igienici per il personale;

f) locale di postazione per il personale di assistenza in posizione idonea;

g) ambulatorio medicheria;

h) soggiorno polivalente o spazi equivalenti anche divisi in ambiti da destinare a diverse attività (ristorazione, conversazione, lettura, ecc.);

i) deposito sporco dotato di vuotatoio e lavapadelle.

B. Area destinata alla valutazione e alla terapia:

a) locali e attrezzature per la terapie antalgiche e prestazioni ambulatoriali, con spazio per l’attesa che non intralci i percorsi;

b) locale per la preparazione e manipolazione dei farmaci e preparazioni nutrizionali;

c) locali per le prestazioni in regime diurno;

d) locale per colloqui con il personale (psicologo, assistente sociale, ecc);

e) locale deposito pulito, sporco e attrezzature.

C. Aree generali e supporto.

Le aree generali e di supporto devono includere:

a) ingresso con portineria e telefono e spazio relazioni con il pubblico;

b) spogliatoio del personale con servizi igienici;

c) spogliatoio e locali di sosta e lavoro per il personale volontario;

d) locali per riunioni di équipe.

Qualora il Centro non sia localizzato in una struttura sanitaria, le aree generali devono includere:

a) camere mortuarie in numero idoneo (raccomandabile una ogni otto letti);

b) spazi per i dolenti;

c) sala di culto;

d) locale per uso amministrativo;

e) cucina, dispensa e locali accessori per la lavanderia e stireria (qualora questi servizi venissero dati in appalto, il Centro dovrà comunque essere dotato di locali stoccaggio e di temporaneo deposito o di riscaldamento dei cibi, di supporto alle ditte esterne);

f) magazzini.

2. Requisiti minimi tecnologici.

2.0 Requisiti minimi impiantistici.

Il Centro deve essere dotato di:

a) impianto di riscaldamento e climatizzazione;

b) impianto di illuminazione di emergenza;

c) impianto di forza motrice nelle camere con almeno una presa per alimentazione normale;

d) impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa;

e) impianto gas medicali: prese per il vuoto, per l’ossigeno e l’aria;

f) impianto telefonico con disponibilità di telefoni fissi e mobili per i pazienti in ogni modulo;

g) impianto televisivo.

 

2.1. Fattori di sicurezza e prevenzione infortuni:

a) Pavimenti in materiale e superficie antisdrucciolo;

b) Assenza di barriere architettoniche;

c) Applicazione di sostegni e mancorrenti in vista alle pareti e ai servizi igienici per i pazienti;

d) dotazione di sistema di allarme nelle camere e nei servizi igienici per i pazienti;

e) impianto centralizzato di segnalazione delle chiamate;

f) segnaletica di informazione diffusa.

 

2.2. Dotazioni tecnologiche:

a) arredi, comprendenti letti speciali con schienali regolabili;

b) ausili e presidi, includenti materassi e cuscini antidecubito, carrozzelle, sollevatori- trasportatori, barelle-doccia, vasche da bagno per disabili;

c) apparecchiature, includenti attrezzature idonee alla terapia e strumentario per piccola chirurgia.

 

3. Requisiti minimi organizzativi.

Il Centro residenziale di cure palliative è funzionalmente integrato con la rete di assistenza ai pazienti terminali. La temporanea degenza del paziente costituisce parte del progetto terapeutico formulato per ciascun paziente che prevede momenti differenziati all’interno di un continuum assistenziale. Il Centro residenziale di cure palliative, per la programmazione e la erogazione delle prestazioni si avvale di équipes multiprofessionali costituite da personale medico, infermieri, psicologi, operatori tecnici dell’assistenza nonché da operatori socio-sanitari, assistenti sociali e altre figure professionali individuate in base alle esigenze specifiche. Il personale dovrà essere adeguato per numero e tipologia in relazione alle dimensioni della struttura, e ne va favorita la formazione specifica. Il responsabile del Centro residenziale di cure palliative promuove la personalizzazione dell’assistenza anche mediante riunioni periodiche di équipe finalizzate alla definizione, alla verifica ed alla eventuale rimodulazione del piano terapeutico nonché alla verifica e alla promozione della qualità dell’assistenza. Va assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto delle volontà e della libertà di coscienza del cittadino.

Nell’organizzazione del Centro va promossa e valorizzata la presenza e la collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore.

 

 

FONTE:

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=18437

  • ASSR - Ricerca sulle Cure Palliative finanziata dal Ministero della Salute ex-art.12 DLgs 502/92 Processo di verifica interna degli interventi attuati da un'equipe di cure al fine di valutare l'impatto,  l'efficacia e l'efficienza di risultati e obiettivi terapeutici e assistenziali predeterminati in un determinato ambito clinico e assistenziale. Tale verifica si basa sull'uso di strumenti validati e, nelle  cure palliative, viene applicato almeno una volta per settimana tra le figure chiave dell'équipe di  cure multidisciplinare in ogni ambito dei livelli di cure previsti per i malati in fase di terminalità (ambulatorio, domicilio, day-hospice e hospice).