Raccomandazioni diritti malati e morenti 613/1976

L'Assemblea,

Considerando
che i progressi rapidi e costanti della medicina creano dei problemi e celano anche certe minacce per i diritti fondamentali dell'uomo e l'integrità dei malati;    

Notando
che il perfezionamento dei mezzi medici tende a dare al trattamento un carattere sempre più tecnico e a volte meno umano;   

Considerando
che da qualche tempo si concorda nel riconoscere che i medici debbono prima di tutto rispettare la volontà dell'interessato circa il trattamento da applicare;   

Ritenendo
che il diritto dei malati alla dignità e alla integrità, nonché il diritto all'informazione e alle cure appropriate, debba essere definito con precisione e accordato a tutti;    

Convinta
che la professione medica è al servizio dell'uomo, per la protezione della salute, per il trattamento delle malattie e delle ferite, per l'alleviamento delle sofferenze, nel rispetto della vita umana e della persona umana, e convinta che il pro­lungamento della vita non debba essere in sé lo scopo esclusivo della pratica medica, che deve mirare altrettanto ad alleviare le sofferenze;  

Considerando
che il medico deve sforzarsi di placare le sofferenze e che non ha il diritto, neppure nei casi che sembrano disperati, di affrettare intenzionalmente il processo naturale della morte;  

Sottolineando
che il prolungamento della vita con mezzi artificiali dipende, in larga misura, da fattori quali l'attrezzatura
disponibile, e che i medici, operanti negli ospedali in cui gli impianti tecnici consentono di prolungare la vita per un periodo particolarmente lungo, si trovano spesso in una posizione deli­cata circa il proseguimento del trattamento, nel caso ove la cessazione di tutte le funzioni cerebrali di una persona è irreversi­bile;   

Sottolineando
che i medici debbono agire in conformità con la scienza e l'esperienza medica ammessa, e che nessun altro me­dico o altro membro delle professioni mediche potrebbe essere costretto ad agire contro la propria coscienza in correlazione con il diritto del malato di non soffrire inutilmente;             

Raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare i governi degli stati membri:  

I.      a) A prendere tutte le misure necessarie in particolare per ciò che riguarda la formazione del personale   medico e l'organizzazione dei servizi medici, affinché tutti i malati, ricoverati o curati a domicilio, siano alleviati nelle loro sofferenze per quan­to lo stato attuale delle conoscenze mediche lo consente;        
        b) A richiamare l'attenzione dei medici sul fatto che i malati hanno il diritto, se lo richiedono, di essere informati completamente sulla loro malattia e sul trattamento previsto, e a fare in modo che al momento dell'accettazione in un ospedale essi siano informati circa il regolamento, il funzionamento e l'attrezzatura medica dell'ospedale;      
       c) Si assicurino che tutti i malati abbiano la possibilità di prepararsi psicologicamente alla morte e pre­vedano   l'assistenza necessaria a questa fine facendo richiamo sia al personale curante -come medici, infermieri e aiutanti- che dovranno ricevere una formazione di base per poter discutere di questi problemi con le persone vicine alla propria fine; sia agli psichiatri, ministri del culto o assistenti sociali spe­cializzati, addetti agli ospedali.   

II.    A creare delle commissioni nazionali d'inchiesta -composte da rappresentanti della professione medica, giuristi, teologi, moralisti, psicologi e sociologi- incaricate di elaborare delle norme etiche per il trattamento dei morenti; di determinare i principi medici di orientamento in materia di utilizzazione di misure speciali in vista del prolungamento della vita; e di esaminare tra l'altro la situazione nella quale potrebbero trovarsi i membri della professione medica per esempio nell'eventualità di sanzioni previste dalle legislazioni civili e penali- quando hanno rinunciato a prendere le misure artificiali di prolungamento del processo della morte sui malati per i quali l'agonia è già cominciata e la cui vita non può essere salvata nello stato attuale della medicina, o quando sono intervenuti prendendo misure destinate prima di tutto a placare le sofferenze di tali malati e suscettibili di avere un effetto secondario sul processo della morte; e di esaminare il problema delle dichiarazioni scritte fatte da persone giuridicamente capaci, autorizzando i medici a rinunciare a misure per prolungare la vita, in particolare in caso di cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali.   

III.    A istituire, se delle organizzazioni paragonabili non esistono ancora, delle commissioni nazionali incaricate di esaminare le denunce fatte contro il personale medico per errori od incurie professionali, e ciò senza portare pregiudizio alla com­petenza dei tribunali ordinari.   IV. A comunicare al Consiglio d'Europa i risultati delle loro analisi e conclusioni nell'intento di armonizzare i criteri sul di­ritto dei malati e dei morenti, e di assicurare i mezzi giuridici e tecnici. 

L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dopo la discussione del rapporto preparato dalla commissione per i problemi sociali e sanitari, ha adottato il testo il 29.1.1976.




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fonte:
Textes du Conseil de l'Europe en matière de bioéthique 
https://www.coe.int/t/dg3/heal...