Comitato Nazionale per la Bioetica - Dichiarazioni Anticipate di Trattamento

(18 dicembre 2003)

(estratto)

per la versione integrale si veda il link al termine die questo articolo

 

Con “Dichiarazioni anticipate di trattamento” si indicano documenti con i quali una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato.

Il CNB, dopo aver richiamato i testi più rilevanti sul piano nazionale ed internazionale sul tema, afferma che sul piano etico non esistono obiezioni nei confronti delle Dichiarazioni di trattamento. A fronte di questo consenso di principio, il CNB riconosce che è possibile avanzare alcune riserve in ordine alla struttura e alle modalità di attuazione di tali documenti. Nel Parere ci si sofferma in particolare sul rischio di astrattezza e ambiguità delle Dichiarazioni; sulle indicazioni operative in esse contenute; sulla loro vincolatività e sulla implementazione.

Il CNB ritiene che le Dichiarazioni anticipate non devono in alcun modo essere intese come una pratica che possa indurre o facilitare logiche di abbandono terapeutico e che siano legittime solo quando rispettino i seguenti criteri generali:

- abbiano carattere pubblico, siano fornite di data, redatte in forma scritta, da soggetti maggiorenni, capaci di intendere e di volere, informati, autonomi e  non sottoposti ad alcuna pressione;

- non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche, che contraddicano il diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia;

- siano tali da garantire la massima personalizzazione della volontà del futuro paziente, non consistendo nella mera sottoscrizione di moduli prestampati, siano redatte in maniera non generica, auspicabilmente con l’assistenza di un medico, che possa controfirmarle.

Il CNB ritiene opportuno che il legislatore intervenga esplicitamente in materia; che la legge obblighi il medico a prendere in considerazione le Dichiarazioni, escludendone espressamente il carattere vincolante, ma imponendogli, sia che le attui sia che non le attui, di esplicitare formalmente in cartella clinica le ragioni della sua decisione; che le dichiarazioni anticipate possano eventualmente indicare i nominativi di uno o più soggetti fiduciari, da coinvolgere obbligatoriamente, da parte dei medici, nei processi decisionali; che, ove le dichiarazioni anticipate contengano informazioni “sensibili” sul piano della privacy, la legge imponga apposite procedure per la loro conservazione e consultazione.

VERSIONE INTEGRALE: http://www.governo.it/bioetica/testi/Dichiarazionianticipatetrattamento.pdf