Normativa vigente
Il diritto tutela il cadavere quale oggetto del sentimento di pietà, non in quanto soggetto di diritti o di altri legittimi interessi, perchè la persona fisica cessa di essere un soggetto giuridico con la morte. Il c.p. prevede disposizioni relative ai delitti contro la pietà dei defunti: artt. 407, violazione di sepolcro, 408, vilipendio delle tombe, 409, turbamento di un funerale o di un servizio funebre, 410, vilipendio di cadavere, 411, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, 412, occultamento di cadavere, 413, uso illegittimo di cadavere. Il riscontro diagnostico, l'autopsia giudiziaria, l'iniezione conservativa, il prelievo di parti a scopo scientifico, didattico o terapeutico, l'imbalsamazione e la cremazione sono interventi lesivi del cadavere resi leciti da esplicite norme. Il D.P.R. 10/09/90, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria) attua una distinzione terminologica fra riscontro diagnostico (art. 37) ed autopsia giudiziaria (art. 45) basata sull'Autorità sanitaria o giudiziaria che ne fa richiesta e quindi sulle diverse finalità: clinico-scientifiche o giuridico-forensi. Il riscontro diagnostico sui cadaveri è regolato dalla legge 13/2/61, n. 83 e dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Mortuaria; è un'operazione anatomo-patologica che consente di riscontrare al tavolo anatomico la causa della morte per le seguenti finalità:
Nell'eseguire i riscontri diagnostici devono essere evitate mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
Il riscontro diagnostico è obbligatorio per i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio. Negli altri casi è disposto d'autorità dai direttori, primari o medici curanti di persone decedute negli ospedali militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati per il controllo della diagnosi o per il chiarimento dei quesiti clinico-scientifici. E' disposto dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. (in precedenza dal medico provinciale) sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa della morte.
Nessuno si può opporre al riscontro diagnostico.
Il riscontro diagnostico va eseguito dall'anatomo-patologo universitario od ospedaliero o da altro sanitario competente, incaricato del servizio, alla presenza del primario o del medico curante ove questi lo ritenga necessario; vi possono essere due risultati conclusivi:
L'autopsia è l'attività settoria eseguita per disposizione dell'autorità giudiziaria. Differisce dal riscontro diagnostico perchè non ha lo specifico fine di riscontrare l'esattezza della diagnosi clinica, nè è soggetta alle limitazioni vigenti per i riscontri diagnostici che vietano le operazioni settorie non necessarie ad accertare la causa della morte.
Art. 116 Norme di attuazione del c.p.p. 1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia; 2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.
Art. 5 Regolamento di polizia mortuaria - Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'unità sanitaria locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica il risultato degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.
Art. 8 Regolamento di polizia mortuaria - Nessun cadavere può essere sottoposto ad autopsia prima che siano trascorse 24 ore.
Art. 44 Regolamento di polizia mortuaria - Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria ... devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
Art. 360 c.p.p. Accertamenti tecnici non ripetibili. 3 cpv. I difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
Tecnica delle autopsie. Quando si tratta di autopsia giudiziaria il settore è tenuto a seguire la tecnica indicata dalla circolare ministeriale del 1910, se invece è eseguita a scopo didattico o scientifico occorre attenersi alle regole descritte nei manuali di tecnica delle autopsie.Il medico curante del defunto nella fase terminale della malattia non può essere chiamato come perito. La putrefazione del cadavere non costituisce ovviamente motivo di rinuncia all'autopsia. Alle esumazioni giudiziarie devono assistere i periti per dirigere le fasi sia di individuazione che di estrazione e apertura della bara, devono raccogliere i reperti relativi alla posizione e conservazione del cadavere e prelevare campioni di liquidi cadaverici. In caso di sospetto avvelenamento vanno prelevate anche parti della bara a diretto contatto con il cadavere e del terreno sopra, sotto e di fianco alla bara, unitamente a campioni a distanza per controllo. Quando si individua la causa di morte in una lesione anatomo-patologica di un organo si devono prelevare e conservare in formalina al 10% parti dell'organo stesso per i successivi accertamenti istochimici.
Ispezione esterna